LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 13 dicembre 2010 n. 25137
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DDAGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
... Omissis ....
Fatto
Con sentenza del 18-5-2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Asti respingeva il ricorso proposto da P.M., inteso ad ottenere l'annullamento del licenziamento intimatogli il 16-5-2003 dalla Magnone Più s.r.l. e la conseguente reintegra nel posto di lavoro e condannava il ricorrente al pagamento delle spese.
In sostanza il primo giudice riteneva che l'episodio contestato fosse di notevole gravità e tale da legittimare il licenziamento essendosi "estrinsecato con certezza in un litigio violento, al quale contribuirono entrambi i lavoratori con la loro comune partecipazione attiva, litigio ripetuto, dettato da futili motivi, iniziato nell'ambiente di lavoro e proseguito la sera in un luogo esterno ma funzionalmente e logisticamente collegato quale era il parcheggio antistante ("azienda, prodottosi nonostante un significativo intervallo di tempo che avrebbe potuto e dovuto imporre maggiore freddezza ai contendenti nonché verificatosi alla presenza di altri dipendenti".
Con ricorso del 15-9-2006 il P. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda.
L'appellante in particolare deduceva:
di essere stato aggredito dal collega, come dimostrato dalla deposizione del teste C. e dalla sentenza del Giudice di pace di Asti che aveva accertato la responsabilità del collega per i reati di offesa, minaccia, lesione e danneggiamento condannandolo altresì a risarcire i danni morali e materiali;
di non essere in alcun modo provata la sua partecipazione attiva al litigio;
di essere comunque del tutto ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al Cr. rimasto indenne da qualunque sanzione disciplinare.
La appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza depositata ll8-2-2007, in accoglimento dell'appello annullava il licenziamento e per l'effetto condannava la Magnone Più s.r.l. a pagare al P. indennizzata sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino al pagamento dell'indennità sostitutiva dedotto l'aliunde perceptum da liquidarsi in separato giudizio e condannava l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
In sintesi, premesso che il fatto posto a fondamento del licenziamento era stato chiaramente individuato nel comportamento attivo del P. il quale avrebbe dato origine al diverbio ed avrebbe poi aggredito il collega, la Corte territoriale esaminate le risultanze della prova testimoniale, affermava che tale fatto non era stato in alcun modo dimostrato, per cui "per ciò solo" il licenziamento era illegittimo.
Peraltro, secondo la Corte d'Appello, avendo il primo giudice di contro ritenuto provato "un litigio violento cui contribuirono entrambi i lavoratori con la comune partecipazione attiva", erroneamente in primo grado era stato valutato il recesso in base a fatti diversi da quelli contestati, i quali, "in ogni caso", alla luce dell'art. 131 del ccnl di settore, non legittimavano il licenziamento per essere la sanzione espulsiva sproporzionata rispetto al fatto contestato (sproporzione evidenziata anche dalla circostanza che il medesimo comportamento tenuto dal collega era stato ritenuto dall'azienda indifferente dal punto di vista disciplinare).
Per la cassazione di tale sentenza la Magnone Più s.r.l. ha proposto ricorso con sei motivi.
Il P. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, sul capo della sentenza relativo alla detrazione dell'aliunde perceptum.
La Magnone Più s.r.l. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
Infine il P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt, 1324, 1362 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7 la società in sostanza deduce che "allorché nella lettera di addebito e di successivo licenziamento vennero impiegati i termini "aggressione" e "rissa", si intendeva con ciò ed in maniera non equivocatale riferirsi al contegno del dipendente inteso nella sua globalità, siccome certamente litigioso e di attiva partecipazione ad uno scontro fisico che in data e luoghi ben individuati coinvolsero il P. ed il suo collega", "di talchè ritenere come ha fatto la Corte territoriale che Magnone Più s.r.l. abbia semplicemente voluto contestare al P. il ruolo di promotore e sanzionarlo per tale esclusiva ragione" sarebbe "una mera formalistica forzatura interpretativa".
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 citato, la società in sostanza rileva che nessun diverso addebito è stato introdotto in causa dal datore di lavoro, ne è stato violato il diritto di difesa, atteso che l'addebito "non consisteva ne si esauriva nel mero asserito ruolo di aggressore attribuito al P., bensì nella degenerazione in comportamenti "non conformi ai civici doveri" avendo comunque egli partecipato".
Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 cit. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5 la ricorrente principale deduce che era risultato provato che fra il P. e il collega I. certamente un violento litigio seguito da vie di fatto" per cui era stato soddisfatto l'onere probatorio che incombeva sul datore di lavoro.
Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 1 e dell'art. 2104 c.c. e segg. e dell'art. 2119 c.c., nonché dell'art. 131 ccnl Commercio, la società censura a sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, comunque, vi fosse sproporzione fra la sanzione espulsiva inflitta e i fatti accertati ed all'uopo deduce, da una parte, la natura meramente esemplificativa della previsione dell'art. 131 ccnl e, dall'altra, la sussistenza nel caso concreto di un grave turbamento fra gli addetti con inevitabile discredito per l'immagine della piccola azienda (supermercato alimentare di modeste dimensioni).
Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 3, alla L. n. 300 del 1970, art. 7, agli artt. 2105, 2106 e 2119 c.c., la Magnone Più s.r.l. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poter trarre argomenti a sostegno della sproporzione ed eccessività della sanzione, muovendo dalla constatazione della diversità del trattamento riservato al Cr.. non giustificabile ne in base alla sua maggiore anzianità lavorativa e ne in base alla assenza di precedenti disciplinari, tanto più che neppure al P. venne contestata recidiva alcuna.
Con il sesto motivo, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, la ricorrente principale lamenta che in sostanza la Corte torinese "ha determinato una ingiustificata situazione di cumulo fra indennità sostitutiva ed indennità risarcitoria a favore del P. da corrispondersi fino al momento dell'effettivo pagamento della prima".
Tutti i detti motivi risultano inammissibili per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (v. Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364).
Tale norma infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dal llart. 384 cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).
In particolare il quesito di diritto "deve comprendere l'indicazione sia della regola iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v.
Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico - giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (ctr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente in relazione alla illustrazione del motivo stesso, o rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21-6-2007 n. 14385, Cass. S.U. 29.10.2007 n. 22640), "ovvero sia formulato in modo implicito, sii da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (v. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U.5-2-2008 n. 2658).
Nell'ipotesi, poi, prevista dall'art. 360 c.p.c., n. 5, "l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione" e "la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (v. Cass. S.U. 1- 10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere evidente ed autonoma - v. Cass. 30-12-2009 n. 27680, Cass. 7.4.2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 - e non può essere ricavata implicitamente dall'esposizione complessiva del motivo stesso.
In particolare, nella fattispecie, il primo, il secondo (nella parte concernente il vizio di motivazione), il terzo e il quinto motivo risultano del tutto privi della necessaria sintesi, con la chiara indicazione dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni della dedotta insufficienza della motivazione stessa.
Parimenti, poi, il secondo (nella parte riguardante la violazione di legge), il quarto e il sesto motivo, mancano del tutto dei relativi quesiti di diritto.
Tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso principale.
Passando, quindi, all'esame del ricorso incidentale proposto dal P., preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di procura speciale, avanzata dalla società, fondata sul rilascio (con mandato a margine del "controricorso per cassazione e ricorso incidentale") avvenuto unicamente per "resistere ed eventualmente contro ricorrere avverso il ricorso per cassazione di Magnane Piùs.r.l.".
In generale, come è stato costantemente affermato da questa Corte, "nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per se ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ., di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, llart. 159 cod. proc. civ.." (v. fra le altre Cass. S.U. 10-4-2000 n. 108, Cass. 7.3.2006 n. 4868, Cass. S.U. 27-10-1995 n. 11178).
Peraltro, come pure è stato ripetutamente affermato, "quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima" (v. fra le altre Cass. 19-4-2002 n. 5722, Cass. 18- 3-2005 n. 5953, Cass. 5-9-2005 n. 17768).
In tale quadro, pertanto, in particolare, come è stato precisato da Cass. 16-9-2003 n. 13557 e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "la procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale, deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato attesa l'inerenza materiale del mandato stesso all'atto nel quale è incorporato. Peraltro il rilascio anche non datato della procura mediante timbro apposto a margine od in calce all'atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale conferisce alla procura stessa sia il carattere dell'anteriorità, che il requisito della specialità giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura ed il giudizio di legittimità".
Parimenti infondata è. poi, la eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale basata sul rilevo della mancata censura del "carattere meramente dichiarativo e di condanna solo generica della sentenza", che ha rinviato la liquidazione del credito a "separato giudizio".
Al riguardo è sufficiente osservare che con l'unico motivo (sorretto da adeguato quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.) il P. lamenta ultrapetizione con riferimento alla decurtazione dell'aliunde perceptum "in assenza di richiesta ed in mancanza di prova nel giudizio a quo del quantum percepito dal lavoratore".
Orbene una siffatta censura ben può essere rivolta nei confronti di una sentenza di condanna generica, come quella emessa nell'impugnata sentenza, senza che necessariamente si debba innanzitutto censurare la detta natura della pronuncia impugnata.
Il motivo risulta, invece, infondato, attesa la natura di eccezione in senso lato dell'aliunde perceptum (v. Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099) e considerato che la sentenza impugnata avendone chiaramente accertato l'an in base al dato "pacifico" "che il P. ha rinvenuto altra occupazione lavorativa pochi mesi dopo il licenziamento", nell'emettere una condanna generica, in sostanza, ha rimesso la quantificazione anche della deduzione dell'aliunde perceptum al separato giudizio.
Il ricorso incidentale va pertanto respinto.
Infine, considerata la soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010